Registrazione dell’orario di lavoro in Svizzera - disposizioni di legge
La registrazione del tempo è obbligatoria in Svizzera. Il diritto del lavoro impone a ogni azienda di registrare sistematicamente l'orario di lavoro di tutti i dipendenti. Solo pochi dipendenti sono esenti da questo (vedi sotto). Dal 1° gennaio 2016 è in vigore la nuova ordinanza 1 della legge sul lavoro con le seguenti disposizioni:
Registrazione sistematica dell'orario di lavoro come regola standard:
- si applica ai dipendenti che non possono decidere autonomamente il proprio orario di lavoro
- L'orario di lavoro e le ore di compensazione devono essere completamente documentate e sistematicamente registrate.
Monitoraggio del tempo semplificato:
- si riferisce solo al numero totale di ore lavorate al giorno
- colpisce i dipendenti che possono in gran parte determinare autonomamente il proprio orario di lavoro
- come base è richiesto un accordo scritto tra lavoratore e datore di lavoro
- con meno di 50 dipendenti è possibile stipulare anche un accordo individuale
Rinuncia alla registrazione dell'orario di lavoro:
- possibile per i dipendenti con un reddito annuo lordo superiore a CHF 120'000
- questi dipendenti devono essere in grado di impostare il proprio orario di lavoro
- L'applicazione della deroga avviene nell'ambito di un CLA e richiede il consenso individuale dei dipendenti interessati.
- Con questo adeguamento alla registrazione dell'orario di lavoro, Bundesbern vorrebbe adeguare i regolamenti agli standard odierni nel mondo professionale.
Requisiti legali per l'orario di lavoro
Tempo massimo di lavoro:
Industria, uffici, negozi,... 45 ore settimanali
Ristorazione e altri settori 50 ore settimanali
Giorno libero tutti i settori almeno 1 giorno a settimana
Pause:
Se lavori più di 5 ore al giorno, 15 minuti
Se lavori più di 7 ore al giorno, 30 minuti
Se lavori più di 9 ore al giorno, 60 minuti
L'obbligo di documentazione di base è disciplinato dall'articolo 46 della legge sul lavoro (LL).
Il regolamento 1 della legge sul lavoro (OLL 1), articolo 73, disciplina ciò che deve essere documentato.